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Medico incapace se ripete più volte una manovra rischiosa

Medlex Redazione DottNet | 19/07/2018 17:16

La Cassazione giudica responsabile un’anestesista accusata di aver provocato la morte di bimbo di 17 mesi dopo aver tentato per sette volte di incannulare le vene del collo del paziente

Per i giudici c'è imperizia e imprudenza se il medico insiste in una manovra, nonostante sia noto il rischio di tentarla più volte. La Cassazione (sentenza 33405/2018 clicca qui per scaricare il documento completo) ha accolto  il ricorso del Pm e delle parti civili contro l'assoluzione di un'anestesista, accusata di aver provocato la morte di bimbo di 17 mesi dopo aver tentato per sette volte di incannulare le vene del collo del paziente, pur in assenza di un rischio immediato di vita e nell'ambito di un intervento programmato.

La sentenza, riporta Ilsole24ore, in base alle risultanze dei periti, spiega che aumentando i tentativi infruttuosi di incannulamento di un vaso centrale, aumentano i rischi di attualizzare la complicanza. Già con cinque tentativi falliti si hanno complicanze di natura meccanica, come la perforazione delle cupole pleuriche e l'emotorace, in una percentuale pari all'85% dei casi circa. In questo caso le prove di reperimento  delle  giugulari interne sono state sette ed è quindi chiaro che la complicanza dell'emotorace bilaterale, con così tanti tentativi falliti, aveva un rischio molto elevato di verificarsi, con conseguenze letali.

A ciò si aggiunga la notevole difficoltà tecnica dì esecuzione nei pazienti di basso peso, come era il piccolo che a 17 mesi pesava solo 6,5 kg, a causa degli spazi anatomici ridotti, della natura del tessuto cutaneo e sottocutaneo e della mobilità del vaso e della relativa tortuosità. Difficoltà che aumentavano ulteriormente la probabilità di causare complicanze letali e che avrebbero dovuto suggerire, secondo la sentenza,  "un atteggiamento  più prudente e attendista, non essendovi indicazioni per un intervento d'urgenza".

Per la Corte d’Appello l’omicidio colposo andava però escluso per insussistenza del fatto. La Corte territoriale aveva infatti eliminata l’imperizia sulla base delle relazioni dei perito nominati dal Gip, che avevano evidenziato la grande difficoltà tecnica dell’incannulazione della giugulare e l’elevatissimo rischio di trombosi.

Per la Cassazione però la motivazione non regge. La Suprema corte inizia con il considerare quale norma applicare al fatto, accaduto nel 2007, quando non erano in vigore né il decreto Balduzzi né la legge Gelli Bianco. I giudici escludono la possibilità di utilizzare la norma in vigore allora, perché meno favorevole in quanto priva di distinzioni sul grado di colpa. Chiariscono poi l'impossibilità di applicare l'articolo 560-sexies del Codice penale dettato dalla Gelli Bianco per la parte che riguarda le linee guida. La legge è, infatti, chiara nel subordinare l'operatività all'emanazione delle linee guida in base a un articolato iter di elaborazione (articolo 5 della legge 24/2017) che a tutt'oggi manca. L'applicazione dell'articolo 590-sexies dovrebbe dunque essere limitata alla parte in cui richiama le buone pratiche assistenziali. Per quanto riguarda la legge Balduzzi, la Cassazione sottolinea che questa escludeva la responsabilità penale solo in caso di rispetto "dell'arte medica".

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Secondo la Cassazione, inoltre, il medico non poteva ignorare i rischi di una manovra che secondo i periti non andava tentata più di due volte. E se anche il medico non fosse imputabile di imperizia, resterebbe in piedi la tesi dell’imprudenza.

Secondo la sentenza poi è "del tutto assente dalla trama argomentativa della pronuncia impugnata la tematica inerente alla possibilità o meno di interpellare, per l'effettuazione della manovra, in considerazione dell'esito infruttuoso dei  primi tentativi, uno specialista più esperto. Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado siano pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità e sulla base· di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisidelle risultanze agli atti".

"Si impone quindi – conclude la sentenza - nel caso in esame, un pronunciamento rescindente. Il reato, risalente al 17-12-2007, è però estinto per prescrizione, onde l'ulteriore prosieguo va devoluto alla cognizione del giudice civile. Reato prescritto quindi, ma assoluzione annullata per un nuovo verdetto agli effetti civili, nel quale dovrà essere valutato anche il grado di colpa.

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